DECRETO RILANCIO ART.25: Contributi a fondo perduto per imprese e lavoro autonomo

Potranno beneficiarne tutte le attività d’impresa e di lavoro autonomo, partite Iva, attività agricole e commerciali che nel 2019 hanno registrato un fatturato fino a 5 milioni di euro. L’importo medio del sussidio potrà variare da 1.000 fino a un massimo di 50.000 euro, ma quest’ultima cifra è indicativa poiché il calcolo dipende da più fattori. Tutto questo lo prevede l’art. 25 del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020).

Ma per la piena operatività della misura occorre attendere l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che individua le modalità di effettuazione dell’istanza da presentare in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati: a oggi non si conoscono date nè scadenze. Dall’incontro avvenuto il 22.05.2020 tra l’Agenzia delle Entrate e rappresentanti delle imprese, tributaristi e Confprofessioni è emerso che per metà giugno dovrebbe essere pronto il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto.

L’istanza dovrebbe essere snella e contenere solo 3 caselle. E dovrà essere presentata attraverso le piattaforme dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, l’indicazione dei ricavi potrà con ogni probabilità essere inserita come stima e non con il dato puntuale.

Per calcolare il contributo occorre dividere i beneficiari in 3 scaglioni sulla base del fatturato 2019, applicando una percentuale alla differenza tra i ricavi registrati ad aprile 2020 e quelli dello stesso mese dell’anno precedente. La percentuale del 20% riguarda le aziende che nel 2019 hanno avuto un fatturato fino a 400.000 euro; scende al 15% per quelle con fatturato da 400.000 a 1 milione di euro; al 10% per ricavi da 1 a 5 milioni di euro.
Esclusi – Il contributo non spetta nei seguenti casi:
– soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.03.2020;
– enti pubblici (art. 74 del Tuir);
– intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir);
– soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020) o soggetti lavoratori dipendenti o professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. 30.06.1994, n. 509 e D.Lgs. 10.02.1996, n. 103).
Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza telematica inviata all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi e a esibirli a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. In questi casi, l’atto di recupero verrebbe emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Per ulteriori informazioni

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