DECRETO RILANCIO ART.70: Cassa in deroga, rifinanzianziamenti e prolungamento

Il D.L. 34/2020 procede, in riferimento alla Cigd, oltre che a rifinanziarla, a prolungarne la durata, modificando l’articolo 22, D.L. 18/2020, e a modificarne la procedura sindacale e amministrativa. 

Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter, D.L. 18/2020, e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater, D.L. 18/2020. 

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. 

Riguardo alla procedura sindacale, viene eliminata l’esclusione, aggiunta in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, dall’obbligo di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Viene modificata anche la procedura amministrativa di accesso. 

Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato a inviare all’Inps tutti i dati necessari (mod. SR41) per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. 

Infine, esclusivamente per i datori di lavoro multilocalizzati, si prevede che il trattamento in deroga può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7, D.Lgs. 148/2015 (anticipo del datore di lavoro e rimborso/conguaglio Inps). 

Infine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga utilizzando le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige. 

Per ulteriori informazioni
Segreteria Cosel – Longarini Associati
Tel.: 0721 855952
Mail: info@longariniassociati.it
PEC: info@pec.longariniassociati.it