DECRETO RILANCIO ART.84: Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il D.L. 34/2020, all’articolo 84, in primo luogo si occupa di prorogare le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, D.L. 18/2020. 

In particolare, ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di cui all’articolo 27, D.L. 18/2020, professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. 

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto, iscritti alla Gestione separata di cui articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. 

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente Decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. 
Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di cui all’articolo 28, D.L. 18/2020 (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. 

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di cui all’articolo 29, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. 

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori del settore agricolo), la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. 

In secondo luogo, l’articolo 84 riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; 

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; 

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; 

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
Per poter beneficiare dell’indennità, tali lavoratori non devono, alla data di presentazione della domanda, essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18, D.Lgs. 81/2015; 

b) titolari di pensione. 

Inoltre si prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione), un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
 
Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa disponibile. 

Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, se l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità sopra indicate, in luogo del versamento dell’indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. 

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020. 

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