DECRETO RILANCIO ART.82: Reddito di Emergenza

Il D.L. 34/2020 introduce, per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in 2 quote.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini Isee.
 
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
 
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; 

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare della quota mensile Rem; 

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; 

d) un valore dell’Isee inferiore a 15.000 euro. 

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo D.L. 18/2020 ovvero una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente D.L.. Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: 
a) titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; 
b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; 
c) percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I, D.L. 4/2019, ovvero di misure aventi finalità analoghe, di cui all’articolo 13, comma 2, D.L. 4/2019. 

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica. 
Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 

Nel caso in cui, in esito a verifiche e controlli, emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. 

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